Decreto legge “Sblocca Cantieri”: Limite per subappalto aumentato al 50 %

29/04/2019

Il decreto legge n. 92/19 entra in vigore dal 19.4.2019. L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici ha giá provveduto a modificare la documentazione di gara . La novità più importante riguarda il subappalto (Art. 105, comma 2). In futuro il limite massimo del subappalto potrà essere aumentata fino al 50 %. Saranno le stazioni appaltanti a decidere il limite massimo per il subappalto nella legge di gara. Altre novità del Decreto di modifica al codice degli appalti n. 50/2016, tenuto conto della Legge provinciale sugli appalti n. 16/2015 sono: Art. 23, comma 3-bis : appalto integrato per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti (il novellato art. 216 comma 4-bis reintroduce in generale l’appalto integrato per progetti approvati fino al 31.12.2020) Art. 23, comma 11 : Nelle spese tecniche da inserire nel quadro economico dell’intervento vanno inserite anche quelle per le indagini strumentali Art. 35, comma 18 : Anticipazione prezzo del 20% estesa anche a servizi e forniture Art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, 10 : In particolare si segnala per i requisiti dei subappaltatori, niente esclusione del concorrente (ciò in ragione dell’abrogazione della terna dei subappaltatori) Art. 110 : la disposizione sostituisce quella precedente ed introduce misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi (disciplina in vigore in via transitoria fino al 15.08.2020) Abrogazione  dell’art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 148: cancellato l’affidamento diretto di lavori per importi compresi tra 40.000 euro e 150.000 euro Documento di raffronto si evidenziano le modifiche legislative apportate dal decreto legge: Testo del DL “Sblocca cantieri” pubblicato in GU n. 92 del 18.4.2019 - Modifiche evidenziate [PDF 283 KB]