Le novità più importanti del nuovo Codice in materia di contratti pubblici – D.lgs. n. 50 del 18/04/2016

19/05/2016

In data 18.04.2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti. L’Agenzia dei Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha pubblicato un riassunto con le novitá più rilevanti. Il documento può essere scaricato qui . Si tratta delle seguenti novitá: Suddivisione in lotti sia prestazionali che funzionali Al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti sia prestazionali che funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. La nuova Legge Provinciale n. 16/2015 prevedeva già la presente suddivisione Iscrizione SOA per opere sotto € 150.000 non necessario: ll sistema di qualificazione e attestazione SOA, attualmente in vigore per i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000, rimane invariato; Per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000 restano ancora in vigore i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.   Subappalto L’importo complessivo del contratto è subappaltabile nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale (compresa l’opera principale e quelle scorporabili) al netto degli oneri di sicurezza e dell’importo relativo alle categorie SIOS; Diviene inoltre obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie europee e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Per le gare sotto soglia europea è a discrezione della stazione appaltante chiedere l’indicazione della terna dei subappaltatori SIOS Kategorien Sono definite categorie cd. “superspecializzate” o “SIOS” le categorie scorporabili che singolarmente superino il 10% (e non più il 15 %) dell’importo complessivo dei lavori. Le cat. SIOS sono subappaltabili nel limite massimo del 30% del relativo importo. Per le SIOS non è più ammesso il ricorso all’avvalimento. Cat. SIOS sono: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32 Pagamento diretto del subappaltatore La nuova Legge Provinciale n. 16/2015 prevede in via generale il pagamento diretto ai subappaltatori per le prestazioni eseguite dagli stessi. Tale possibilità è prevista ora anche a livello nazionale dall’art. 105, comma 13, ma solo in alcune ipotesi; Inoltre viene esclusa la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nelle ipotesi di pagamento diretto   Documento di gara unico Europeo (DGUE): Le stazioni appaltanti accettano il DGUE, che “consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi” in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le condizioni necessarie per partecipare alla gara di appalto; in caso di applicazione dell’art. 23-bis della L.P. n. 17/1993 la presentazione del predetto documento da parte dell’OE rimane una mera facoltà;     Comunicazioni via PEC: Le comunicazioni e gli avvisi dati ai concorrenti sono trasmessi eculisvamente mediante PEC.   Recesso impresa in RTI È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara   Formule per il calcolo dell‘offerta L’indicazione delle formule utilizzabili dalle stazioni appaltanti per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di cui agli allegati G e P del D.P.R. 207/2010 è venuta meno, in quanto abrogati. Le predette formule, come anche altre formule non contemplate dai citati allegati, possono comunque continuare ad essere utilizzate dalle stazioni appaltanti per determinare il criterio di attribuzione dei punteggi, purché tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e abbia basi scientifiche; gli allegati G e P saranno sostituiti da linee guida dell’ANAC   Appalto integrato È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità   Link ACP: http://www.provinz.bz.it/acp/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=545693