ATI – Associazione temporanea di imprese: l’obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione é stato abrogato

21/08/2014

È stato abrogato con l’entrata in vigore della legge 80-2014 l’art. 37, co. 13 del D.Lgs. 163/2006 ed é stato modificato l’art. 92, co. 2 del DPR 207-2010: é pertanto venuto meno anche negli appalti di lavori l’obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione. Si applicano le modifiche anche ai contratti in corso e quindi alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data del 28.5.14, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) della Provinca Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha comunicato la modifica sul suo sito.